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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
INDUSTRIAL MANUFACTURING MACHINES S.R.L.
(nel prosieguo anche I-MM S.r.l.)

Valide da 13 giugno 2023

art.1) OGGETTO  
 
1.1. (Definizioni) - Le presenti condizioni sono Condizioni generali riguardanti la fornitura di macchinari (“Macchinari”), di merce (“Merce”) ed eventuali servizi di installazione e montaggio relativi (“Servizi”), complessivamente indicati anche come “Beni” o “Fornitura”, effettuata da I-MM S.r.l. (“Venditore”) a un cliente (“Acquirente”), come indicato nel contratto di vendita separato (“Contratto” o “Proposta”).
II termine "Macchinari" si riferisce a qualsiasi macchinario prodotto; il termine "Merce" comprende, oltre alle macchine, parti di macchinario e/o attrezzature idonee all’utilizzo sul macchinario, prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale, compreso il software necessario per gestire il macchinario; il termine “Servizi” si riferisce all’attività di assistenza per manutenzione ordinaria e/o straordinaria o alla progettazione o HMI (inteso come il componente di un dispositivo o di un software che permette al proprio utilizzatore di agire, più o meno semplicemente, sul macchinario dallo stesso gestito, sfruttandone ogni funzione).
Le Presenti Condizioni Generali si applicano inoltre a tutti i prodotti, pezzi di ricambio o accessori forniti e/o installati dal Venditore come parte della consegna del Macchinario. In nessun caso saranno applicate all’Acquirente condizioni generali differenti o condizioni di altro tipo inerenti alla fornitura del Macchinario, della Merce e dei Servizi forniti dal Venditore.

1.2. (Formazione del contratto) - L'accettazione, da parte dell’Acquirente, dell'offerta o della conferma d'ordine del Venditore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l'applicazione al Contratto delle presenti condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate specificamente. Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal Venditore. L'eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte del Venditore, in assenza di specifica accettazione scritta delle condizioni contrattuali proposte dall’Acquirente, difformi da quelle contenute nella proposta del Venditore, non implica alcuna adesione alle stesse. Qualora il contratto di vendita sia ceduto a terzi, previo consenso scritto del Venditore, comprese eventuali società di leasing, l’Acquirente è tenuto ad informarli che le presenti condizioni generali di vendita continueranno ad essere applicate in tutte le sue clausole. Comunque, qualora l’Acquirente ceda a qualsiasi titolo il contratto di vendita, continuerà a rispondere nei confronti nel Venditore per gli impegni presi nell’ambito delle presenti condizioni generali di vendita.  

1.3. (Modifiche al contratto) - Eventuali modifiche al contratto, proposte dall’Acquirente, comporteranno una modifica dello stesso solo se accettate per iscritto dal Venditore. Il Venditore avrà il diritto di richiedere tolleranze ragionevoli rispetto alla consegna del Macchinario, della Merce o dei Servizi e si riserva il diritto di apportare modifiche al Macchinario, alla Merce o ai Servizi in relazione ad eventuali sviluppi tecnici, ove necessario.

art. 2) DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI (Dati non impegnativi) e RISERVATEZZA
 
2.1. I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente previsti nel contratto. Eventuali fotografie presenti nell'offerta e/o nella conferma d'ordine del Venditore non sono contrattuali ed hanno fini puramente illustrativi.
2.2. Eventuali disegni, documenti tecnici, manuali e prospetti inviati all’Acquirente rimarranno di proprietà esclusiva del Venditore.
2.3. L’Acquirente non potrà, senza il consenso scritto del Venditore, utilizzare tali disegni o documenti tecnici per altri scopi diversi dall’adempimento del Contratto e in nessun caso potrà copiarli, riprodurli, trasmetterli o comunicarli a terzi senza il consenso scritto del Venditore.
2.4. Quanto sopra indicato si applica anche ad eventuali disegni aggiuntivi inviati prima o dopo l’accettazione del Macchinario, della Merce o dei Servizi.

art. 3) PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 
3.1. (Prezzi) - I prezzi dei Beni si intendono sempre Franco Fabbrica, escluso l'imballaggio, spese di spedizione, dogana, conteggiati separatamente a richiesta. L'azienda Venditrice applica, a propria discrezione e tenendo conto delle condizioni interne di produttività e organizzazione del lavoro, variazioni ai prezzi delle macchine sulla base dell'andamento delle principali voci di costo così come risulta dalle rilevazioni ufficiali, quali materie prime, etc. Nelle offerte, il fornitore di alcune materie prime o di particolari, potrebbe indicare al Venditore dei termini entro i quali le condizioni proposte sono da considerarsi valide e con ciò condizionare la validità della proposta commerciale all’acquirente. (Per es. alcune materie prime particolari sono sensibili all’andamento del mercato, che può oscillare significativamente anche nel corso di pochi giorni). Tutti i prezzi sono al netto di eventuali tasse e imposte locali ed estere (come, ad esempio, dazi e licenze d’importazione). 

3.2. (Termini e condizioni di pagamento)
I prezzi dei Beni, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore, si intendono netti al domicilio del Venditore. L’Acquirente è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute. L'inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il Venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a Beni diversi da quelli cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà la facoltà di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dall’Acquirente.

3.3. (Pagamenti in caso di inadempimento del Venditore)
L’Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti del Venditore se non è in regola con i pagamenti: eventuali inadempimenti del Venditore non consentono all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti, escludendo espressamente l’applicabilità dell’art. 1460 del Codice Civile Italiano. L’Acquirente potrà tuttavia fare valere l’inadempimento del Venditore qualora abbia previamente depositato presso primaria banca una somma che per tutto il periodo della controversia sia almeno pari alla somma delle quote di prezzo già scadute e agli interessi di mora sulle medesime calcolati secondo il tasso previsto al successivo art.3.4 ed a condizione che la medesima banca si sia obbligata irrevocabilmente anche nei confronti del Venditore a pagare direttamente a quest'ultimo le somme presso di essa depositate, nella misura in cui siano dichiarate dovute al Venditore da un provvedimento giudiziale o arbitrale esecutivo. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Acquirente, fermi restando gli interessi moratori ex art. 3.4. pagherà al Venditore una penale che, salvi i maggiori danni, è sin d'ora convenuta in una ulteriore somma pari all'interesse precisato all'art. 3.4. delle presenti condizioni generali, applicato su ogni somma ancora dovuta al Venditore, per tutto il periodo della controversia.  

3.4. (Ritardo nei pagamenti)
Ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite, comporteranno l'addebito automatico di interessi, senza necessità di richiesta alcuna, nella misura del tasso di sconto in vigore nella zona EURO, maggiorato del 7 per cento, oltre alla esclusione della garanzia ex art. 7 sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza.  

3.5. (Permessi di importazione ed altre autorizzazioni)
L’Acquirente garantisce che i Beni posso essere liberamente importati nel paese in cui devono essere impiegati e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche se all’atto di importazione nel paese di destinazione saranno intervenute limitazioni o divieti a tale proposito.
 
art.4) PROPRIETÀ 

4.1. (Trasferimento della proprietà)
I Beni passano di proprietà all’Acquirente al momento della consegna. 

4.2. (Riserva di proprietà)
In caso di pagamenti dilazionati, i Beni consegnati restano di proprietà del Venditore sino all'integrale pagamento del prezzo. L’Acquirente si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del Venditore; egli si impegna, altresì, a collaborare con il Venditore nelle misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del Venditore. Il Venditore è autorizzato a compiere, a spese dell’Acquirente ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà. 

4.3. (Divieto di atti di disposizione)
L’Acquirente non può rivendere, cedere, costituire in garanzia i Beni acquistati senza averne prima pagato integralmente il prezzo al Venditore, al quale devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito detti Beni. 

4.4. (Effetti della violazione degli obblighi relativi al presente articolo)
In caso di violazione delle obbligazioni dell’Acquirente previste nel presente articolo, il Venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvi gli ulteriori danni.
 
art. 5) CONSEGNA 

5.1. (Incoterms)
Ogni riferimento a termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ed altri) contenuto nel contratto o nelle presenti Condizioni Generali si intende riferito agli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto, con le integrazioni o le deroghe previste nelle presenti Condizioni Generali nonché quelle eventualmente concordate per iscritto tra le parti nel contratto; si intende che troveranno applicazione anche le eventuali disposizioni degli INCOTERMS riferibili esclusivamente a vendite internazionali, come ad esempio - salvo che dal contesto risulti diversamente - quelle relative a licenze o permessi di importazione o di esportazione, al pagamento di dazi o di altri diritti doganali, all'adempimento di altre pratiche doganali, e così via. 

5.2. (Reso della merce)
Salvo patto contrario, la fornitura dei Beni si intende Franco Fabbrica: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore. Quando dal contratto non risulti chiaro il termine di resa della merce o si ometta di indicare tale termine, si farà riferimento all'INCOTERM più prossimo alle condizioni di resa anche sommariamente convenute, e qualora sussistesse incertezza tra due o più INCOTERMS, ugualmente compatibili con il contratto, si applicherà quello che comporta una minore estensione dei rischi e dei costi per il Venditore, con le deroghe eventualmente previste per iscritto dalle parti. 

5.3. (Passaggio dei rischi)
In ogni caso il passaggio dei rischi dal Venditore all’Acquirente avviene nel momento stesso della consegna che si intende Franco Fabbrica. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento della merce avvenuto dopo il passaggio dei rischi. L’Acquirente in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio dei rischi. 

5.4. (Proroghe del termine di consegna)
La data di consegna è automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo del Acquirente nell’adempimento di uno dei seguenti obblighi: a) pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta dall’Acquirente a titolo di acconto; b) apertura da parte dell’Acquirente del credito documentario eventualmente convenuto; c) quando l’Acquirente, o altro soggetto da lui designato, debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l’approntamento dei Beni, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo nell’effettuazione della comunicazione; d) in caso di modifiche dei Beni, convenute tra le parti successivamente alla data di conclusione del contratto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.
 
5.5. (Obbligo del Venditore di consegnare il Bene) 
I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del Venditore e comunque con un margine di tolleranza di una settimana per ogni mese di consegna. Se concordato nel contratto di vendita ed in caso di ritardo della consegna per colpa del Venditore, l’Acquirente dopo aver provato di aver subito un danno per causa di esso, potrà chiedere a titolo di compenso ed a tacitazione di qualsiasi altro diritto o pretesa, solamente un indennizzo nella misura massima dello 0,5% sul valore della parte di fornitura arretrata per ogni settimana di ritardo, a partire dal ventesimo giorno dalla data di consegna convenuta; questa penalità non potrà comunque superare il 5% di detto valore. Qualora un ritardo nella consegna della merce non escluda o impedisce il normale utilizzo del Bene, tale ritardo non è considerato un ritardo di consegna nel suo complesso. Il Venditore potrà consegnare tutto il Bene o solo parte di esso anticipatamente; in caso di consegna anticipata, il Venditore conserva, sino alla data prevista per la consegna, il diritto di consegnare eventuali parti mancanti, di fornire nuovo Bene in sostituzione di altro non conforme già consegnato, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità del Bene. È escluso in ogni caso qualsiasi responsabilità del Venditore per eventuali danni relativi a consegne anticipate. 

5.6. (Obbligo dell’Acquirente di prendere in consegna i Beni)
L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Beni, anche in caso di consegne parziali ed anche quando i Beni vengano consegnati prima della data di consegna stabilita o successivamente a tale data, purché non sia decorso il termine per la risoluzione del contratto previsto dall'art. 5.5. e l’Acquirente abbia osservato le procedure ivi previste per la risoluzione del contratto. Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Beni, per cause non imputabili al Venditore, l’Acquirente sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile. Il Venditore inoltre potrà: a) immagazzinare il Bene a rischio, pericolo, e spese dell’Acquirente; ovvero: b) spedire il Bene, in nome e per conto, ed a spese dell’Acquirente, alla sede di quest'ultimo. L’Acquirente pagherà inoltre al Venditore una penale pari allo 0,5% del valore del Bene, per ogni settimana di ritardo a decorrere dal giorno previsto per la consegna, fatti salvi gli ulteriori danni. L’Acquirente dovrà predisporre a proprie cure e spese la preparazione del sito di installazione in conformità alle sue caratteristiche dimensionali, funzionali ed ambientali, nonché ai requisiti di installazione ed elettrici del Macchinario e/o della Merce, oltre che ad altre istruzioni o altri requisiti forniti dal Venditore 

5.7. (Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti)
II termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e del Acquirente, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, esondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del Venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, pandemie, epidemie ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. Il Venditore, venuto a conoscenza dell'impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole all’Acquirente l'esistenza dell'impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull'obbligo di consegna. Analogamente, il Venditore comunicherà all’Acquirente il venir meno dell'impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente art. 5.7., né l’Acquirente né il Venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
 
art. 6) PROVE DI COLLAUDO 

6.1. (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il Venditore)
L'eventuale collaudo presso il Venditore riguarderà la verifica della conformità dei Macchinari, come della Merce e dei Servizi, ai sensi dell'art. 7 delle presenti condizioni generali, ed avverrà secondo le modalità eventualmente stabilite dalle parti; in mancanza, il collaudo si terrà secondo le modalità usualmente adottate dal Venditore. Il collaudo avverrà presso lo stabilimento del Venditore, salvo questi non preferisca designare un altro luogo. La data prevista per il collaudo sarà comunicata all’Acquirente con un preavviso sufficiente a consentire al personale dell’Acquirente di presenziarvi. L’Acquirente potrà assistere a proprie spese al collaudo. Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo: a) se l’Acquirente presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo o b) se l’Acquirente dichiari di non volere assistere al collaudo, o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dall'eventuale verbale di collaudo redatto dal Venditore eventuali difetti di conformità della macchina. Quando il collaudo abbia invece esito negativo, il Venditore rimedierà ai difetti di conformità risultanti dal verbale di collaudo. Qualora le modifiche introdotte per rendere conforme la macchina siano rilevanti, il collaudo potrà essere ripetuto, se il Venditore vi consente, e si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo. I termini di consegna si intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo collaudo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo. L'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità della macchina risultante dal verbale del primo collaudo; l’Acquirente non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti esorbitanti dall'oggetto del collaudo, appena indicato. Agli eventuali collaudi o verifiche successivi al secondo si applicheranno le stesse norme sopra previste, ma con l'oggetto più ristretto che risulta dal verbale del collaudo precedente. 

6.2. (Messa in funzione presso l’Acquirente)
Quando ciò sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, si procederà alla messa in funzione della Fornitura presso l’Acquirente. La messa in funzione presso l’Acquirente riguarderà: a) la verifica dell'avvenuta eliminazione degli eventuali difetti di conformità del Bene che risultino dal verbale dell'ultimo collaudo presso il Venditore; b) la verifica dell'esecuzione, secondo quanto pattuito, del montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati dal Venditore. La messa in funzione del Bene deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di messa in funzione, degli eventuali difetti di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione; l’Acquirente non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti diversi da quelli oggetto delle verifiche indicate alle precedenti lettere a) e b). Quando il montaggio o l'installazione della macchina non devono essere eseguiti dal Venditore, l’Acquirente deve ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione. L’Acquirente dovrà comunicare al Venditore la data della messa in funzione con un preavviso sufficiente a consentire al personale del Venditore di presenziarvi. Salvo diverso accordo tra le parti, l’Acquirente dovrà organizzare la messa in funzione in modo tale che si tenga non oltre 20 giorni dalla data di arrivo della macchina presso il luogo di destinazione: diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo. Quando il montaggio o l'installazione della Fornitura devono essere eseguiti dal Venditore, la messa in funzione della Fornitura sarà effettuata al termine di tale montaggio o installazione. Quando l’Acquirente non consente l'effettuazione della messa in funzione della Fornitura, o comunque se tale messa in funzione non si tiene entro 20 giorni dall'ultimazione del montaggio o dell'installazione (o per ritardo del Acquirente nell'organizzare tempestivamente la messa in funzione o perché il Venditore ritiene che non siano stati adeguatamente effettuati i necessari collegamenti e predisposto quant'altro è necessario per la messa in funzione, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile a grave inadempimento del Venditore) le prove di collaudo devono ritenersi effettuate con esito positivo. In ogni caso l’Acquirente predisporrà in tempo utile tutto quanto è necessario o utile per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilita. Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso l’Acquirente saranno a suo carico; ad eccezione di quelle necessarie per la partecipazione dei tecnici del Venditore alla medesima. 

6.3. (Effetti delle prove di collaudo e della messa in funzione)
L’Acquirente decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione della macchina, a meno che non siano stati specificatamente contestati per iscritto i difetti di conformità della macchina o i vizi nel verbale di collaudo o nel verbale di messa in funzione, durante o immediatamente dopo il collaudo o la messa in funzione e comunque entro 8 (otto) giorni dalla consegna della merce.

art. 7) GARANZIA

7.1. (Conformità dei Macchinari e della Merce) 
Nei termini previsti dal presente articolo, il Venditore si impegna a consegnare i Macchinari e la Merce conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente Beni dello stesso tipo.  

7.2. (Limitazioni della garanzia) 
II Venditore non risponde di difetti di conformità della Fornitura e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dall’Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il Venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella Fornitura, fornito, indicato o richiesto dall’Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. Il Venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità del Bene e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua. Per gli accessori ed in generale per i prodotti non fabbricati dal Venditore, la garanzia è quella applicata dai suoi fornitori. La garanzia non copre inoltre i difetti estetici che non influenzano il buon funzionamento della Fornitura. Il Venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità dei Beni e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della Fornitura. Neppure egli risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso della Fornitura da parte dell’Acquirente oppure dall'avere egli eseguito modifiche o riparazioni anche su parti di software, senza il preventivo consenso scritto del Venditore. Nel caso di macchine spedite smontate, che debbono essere montate dal Venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso l’Acquirente non venga effettuato direttamente dal Venditore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato. In nessun caso il Venditore è responsabile per difetti di conformità e vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi l’Acquirente. È esclusa la responsabilità del Venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni o relativi al luogo ove sarà allocato il Bene. 

7.3. (Durata della garanzia sulla Fornitura) 
Quando non è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso l’Acquirente, la presente garanzia ha la durata di 12 mesi, a partire dalla data di collaudo effettuata presso il Venditore secondo le condizioni previste all’art.6 e comunque non più tardi della comunicazione all’Acquirente della messa a disposizione della Fornitura per il ritiro.
Per i componenti non fabbricati dal Venditore, in ogni caso la garanzia sarà la medesima data al Venditore dal fornitore delle parti. Quando invece è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso l’Acquirente, la presente garanzia ha la medesima durata ma a decorrere dal benestare rilasciato in sede di collaudo della Fornitura. La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della Fornitura originaria.

7.4. (Denuncia dei difetti di conformità) 
Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, l’Acquirente, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al Venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura entro 8 giorni dalla consegna o da quando egli l’ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo utilizzando l’ordinaria diligenza o mediante un semplice esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art. 7.3. o di quelli altrimenti convenuti tra le parti. L’Acquirente decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il Venditore richieda o se, avendo il Venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, l’Acquirente ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta. 

7.5. (Riparazioni o sostituzioni)  
In seguito a regolare denuncia dell’Acquirente, effettuata ai sensi dell'art. 7.4., il Venditore eseguirà l'obbligazione di garanzia con le riparazioni e la sostituzione delle parti difettose o viziate. Per l'esecuzione dell'obbligazione di garanzia, il Venditore potrà a sua scelta ed insindacabile giudizio: a) eseguire o far eseguire da terzi le riparazioni e/o le sostituzioni, con spese di viaggio, vitto e alloggio a carico del Venditore; b) far eseguire le riparazioni e/o le sostituzioni direttamente all’Acquirente, fornendogli le relative istruzioni ed eventualmente fornendogli gratuitamente, franco fabbrica del Venditore, o rimborsandogli le parti di ricambio. 

7.6. (Limitazione di responsabilità del Venditore) 
Salvo dolo o colpa grave del Venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno all’Acquirente non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla parte difettosa. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore. 

7.7. (Sospensione e/o decadenza della validità della garanzia)
Fermo restando quanto previsto in questo articolo, la Garanzia di cui sopra non coprirà:
•   vizi e/o difetti causati da utilizzo o conservazione impropria dalla normale usura della Fornitura;
•   vizi e/o difetti derivanti da una manutenzione non corretta della Fornitura da parte dell’Acquirente o da alterazioni non autorizzate della Fornitura stessa;
•   vizi e/o difetti derivanti da materiali forniti dall’Acquirente e comunque non acquistati dal Venditore;
•   eventuali vizi e/o difetti derivanti da catastrofi naturali, colpa o negligenza dell’Acquirente e/o uso improprio, non corretto o non autorizzato della Fornitura, oppure utilizzo della Fornitura in un modo non conforme a quello per cui è stato progettato, realizzato o destinato, oppure per una causa esterna, non dovuta alla Fornitura.
•   vizi e/o difetti derivanti dalla manomissione anche parziale od utilizzo non corretto del software contenuto nel Bene

In ogni caso, la Garanzia sarà irrevocabilmente sospesa e potrà decadere nel caso in cui:
•   vi sono pagamenti insoluti da parte dell’Acquirente a favore del Venditore;
•   la Fornitura è utilizzata in modo non conforme alle istruzioni d’uso ed ai manuali del Venditore;
•   la Fornitura è stata impiegata come parte di un altro macchinario non prodotto dal Venditore;
•   le condizioni ambientali, elettriche o altre condizioni nel sito non sono quelle specificate nel Contratto;
•   sono stati utilizzati strumenti o pezzi di ricambio non originali;
•   l’installazione non è stata eseguita in conformità alle istruzioni del Venditore.

7.8. (Azione di regresso)
Rimane inteso che ove successivamente all’intervento effettuato in garanzia emergesse una qualche responsabilità, anche solo a titolo di colpa lieve, dell’Acquirente o di soggetto terzo estraneo al Venditore, nella causazione del vizio e/o difetto coperto da garanzia, l’intervento verrà addebitato interamente con conseguente impegno dell’Acquirente al suo completo pagamento.

art. 8) PRESTAZIONI DI PERSONALE NON IN GARANZIA

8.1. (Lavori da eseguire) 
Quando sia stato convenuto tra le parti l'invio di personale, il personale del Venditore potrà essere adibito soltanto ai lavori previsti nel contratto. 

8.2 (Obblighi dell’Acquirente) 
L’Acquirente si obbliga a facilitare in ogni modo il lavoro del personale del Venditore, ed a far sì che questo lavoro possa iniziare immediatamente dopo il suo arrivo in loco e possa proseguire senza interruzione fino al termine. In particolare, ma non solo, l’Acquirente si obbliga a: - ultimare tutti i lavori occorrenti, di qualsiasi natura, prima dell'inizio dei lavori da parte del personale del Venditore; - tenere pronti gli allacciamenti (luce, energia, acqua, ecc.) come pure gli apparecchi e gli attrezzi occorrenti, inclusi i mezzi di sollevamento e di trasporto interno; - predisporre locali muniti di chiusura per la custodia degli attrezzi e degli indumenti del personale del Venditore nelle immediate vicinanze del posto di lavoro; - predisporre in loco le parti da montarsi, assicurandone una completa protezione; - tenere pronto ogni opportuno personale ausiliario; - garantire in ogni momento l'incolumità dei tecnici del Venditore. 

8.3. (Altri obblighi dell’Acquirente) 
L’Acquirente si obbliga inoltre a: - fornire al personale del Venditore i pasti di mezzogiorno alle stesse condizioni od al costo del proprio personale e, in mancanza di una mensa interna o convenzionata, ad indicare un'alternativa di comodo accesso; - reperire al personale del Venditore vitto e alloggio nelle vicinanze del posto di lavoro e, in mancanza di tale possibilità, a fornire un adeguato mezzo di trasporto. 

8.4. (Spese) 
Sono a carico dell’Acquirente tutte le spese necessarie per l'adempimento delle sue obbligazioni, previste dagli artt.8.2.,8.3. e 8.4., come pure: - le spese per i viaggi giornalieri dall'alloggio al luogo di lavoro. Qualora il tempo impiegato per tali viaggi (andata e ritorno) superi la durata di 15 minuti, il tempo eccedente verrà calcolato secondo quanto previsto per le ore di viaggio; 

8.5. (Compensi) 
L'entità dei compensi (con indicazione dei differenti importi a seconda del carattere ordinario o straordinario della prestazione) e le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio/vitto e alloggio, eventuale trasferta, ecc. vengono stabilite dalle parti (vedi Allegato 1). I compensi verranno indicati dal Venditore con propria specifica offerta. 

8.6. (Fogli di presenza) 
L’Acquirente firmerà il foglio di presenza di cui sarà munito il personale del Venditore, al fine del rilievo delle ore di lavoro effettuate da tale personale. In assenza della firma dell’Acquirente, farà fede inter-partes, il foglio presenze firmato dal personale del Venditore. 
 
art. 9) PEZZI DI RICAMBIO 
9.1. Quando ciò sia espressamente pattuito nel contratto, il Venditore fornirà a pagamento l’Acquirente i pezzi di ricambio di cui egli abbia ragionevolmente bisogno per l'uso della macchina per tutto il tempo convenuto tra le parti e purché tali pezzi di ricambio siano di facile reperibilità per il Venditore. I pezzi di ricambio saranno forniti al prezzo di listino del Venditore di volta in volta in vigore al momento dell'ordine dell’Acquirente. 
 
art. 10) REGOLE FINALI
10.1. (Risoluzione del contratto) 
Vista la natura del contratto, le particolari caratteristiche delle macchine e degli impianti venduti che vengono personalizzati secondo le caratteristiche richieste dell’Acquirente, si conviene una penale a favore del Venditore nella misura del 40% del prezzo concordato nel contratto di vendita da imputarsi a parziale risarcimento dei danni subiti, qualora l’Acquirente risolva unilateralmente il contratto. Ogni ritardo nel pagamento di tale penale darà luogo a interessi moratori conformemente a quanto previsto nella clausola 3.4, il Venditore si riserva anche il diritto di agire per i danni ulteriori che dovesse subire a causa di tale risoluzione e/o inadempimento. Il Venditore, inoltre, si riserva il diritto di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) in caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo di vendita di oltre 30 gg, b) in caso di non corretta predisposizione dei locali e non sistemazione entro 30 gg, c) in caso di manomissione delle macchine e della merce venduta, d) in caso di cessione del contratto non autorizzata, e) in caso di fallimento del Acquirente o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, f) sensibile modifica delle condizioni economiche del Acquirente e della sua solvibilità, g) sostanziali modifiche dell’assetto societario del Acquirente (es. trasferimento d’azienda o di un suo ramo, scissione, scorporo dal gruppo di riferimento, variazione socie, ecc.).  
In tali casi la risoluzione avverrà a seguito di comunicazione scritta da inviarsi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC, ed il Venditore, oltre alla restituzione della macchina fornita e fatto salvo il diritto di richiedere ulteriori danni, potrà trattenere le somme ricevute a titolo di caparra.  

10.2. (Clausole nulle) 
L'eventuale invalidità parziale di una clausola non comporterà l'invalidità dell'intera clausola, e l'invalidità di singole clausole non comporterà l'invalidità dell'intero contratto.  

10.3. (Titoli) 
Il titolo delle presenti condizioni generali, nonché i titoli degli articoli delle stesse hanno solo valore indicativo e non comportano una limitazione di quanto negli stessi previsti.  

10.4. (Cessione del contratto) 
Il contratto non potrà essere ceduto da una delle parti senza il consenso scritto dell'altra.  
 
art.11) COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
11.1. (Foro competente e legge applicabile) 
Il foro competente per eventuali controversie è quello stabilito dal Venditore alla firma del presente contratto, e cioè salvo eventuali deroghe concordate e scritte, il Foro di Torino. Per tutto quello che non è specificato nelle presenti Condizioni Generali di Vendita si farà riferimento alla Legge italiana che sarà la sola applicabile. 

art. 12) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
(GDPR 679/2016 e successive modifiche).

12.1 Il Venditore tratta i dati personali forniti dall’Acquirente, o altrimenti acquisiti anche presso terzi, con mezzi informatici e/o manuali. Il personale del Venditore ed il responsabile, se nominato, hanno accesso ai dati.

12.2 I dati sono trattati per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa vigente, per eseguire/perfezionare il Contratto, per l’anagrafica dei clienti/fornitori, per la gestione del contenzioso. 

12.3 L’Acquirente può richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e dei soggetti cui i dati sono comunicati che sono: autorità, istituzioni pubbliche, istituti di credito, collaboratori e terzi che hanno rapporti con la Società, liberi professionisti nonché incaricati alla manutenzione degli strumenti aziendali hardware e software, altre società del gruppo.

12.4 L’Acquirente può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15 e ss del GDPR 679/2016, ad esempio ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco in conseguenza di violazione di Legge, opposizione al trattamento per motivi legittimi. 

12.5 Il Titolare della Privacy è INDUSTRIAL MANUFACTURING MACHINES S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
INDUSTRIAL MANUFACTURING MACHINES S.R.L.
(hereinafter also I-MM S.r.l.)

Valid from 13 June 2023

Article 1) SUBJECT  
 
1.1. (Definitions) - These terms and conditions are the general terms and conditions for the Supply of machines ("Machinery"), Goods ("Goods") and any related installation and assembly services ("Services"), collectively referred to as "Goods" or "Supply", by I-MM S.r.l. ("Seller") to a customer ("Buyer"), as specified in the separate sales contract ("Contract" or "Offer").
The term "Machinery" refers to any manufactured machine; the term "Goods" includes, in addition to the Machinery, parts of machines and/or equipment suitable for use on the Machinery, finished products and any other material Goods, including the software necessary for the operation of the Machinery; the term "Services" refers to the activity of assistance for ordinary and/or extraordinary maintenance or design or HMI (understood as the component of a device or software that allows its user to act, more or less easily, on the Machinery operated by it, using all its functions).
These General Conditions shall also apply to any products, spare parts or accessories supplied and/or installed by the Seller as part of the delivery of the Plant. In no event shall any other general terms and conditions or any other terms and conditions relating to the Supply of the Machinery, Goods and Services by the Seller apply to the Buyer. 

1.2. (Formation of Contract) - Acceptance by the Buyer of the Seller's offer or order confirmation, even by the mere act of concluding the Contract, shall imply the application of these General Conditions to the Contract. They may only be waived in writing by the parties and even then these General Conditions shall continue to apply to the parts not expressly waived. Any general terms and conditions of the Buyer shall not apply, even in part, unless expressly accepted in writing by the Seller. Commencement of performance of the Contract by the Seller without express written acceptance of the terms and conditions proposed by the Buyer which differ from those contained in the Seller's proposal shall not constitute acceptance thereof. If the Contract of sale is assigned to a third party, including a leasing company, with the prior written consent of the Seller, the Buyer shall inform the third party that these general conditions of sale shall continue to apply in all their clauses. However, if the Buyer assigns the Contract of sale in any way, he shall remain liable to the Seller for the obligations assumed under these General Conditions of Sale. 

1.3. (Amendments to the Contract) - Any amendment proposed by the Buyer shall only be deemed to vary the Contract if accepted in writing by the Seller. The Seller shall be entitled to require reasonable tolerances in respect of the Supply of the Machinery, Goods or Services and reserves the right to make changes to the Machinery, Goods or Services in connection with technical developments where necessary.

Article 2) DRAWINGS AND DESCRIPTIVE DOCUMENTS (non-binding data) and CONFIDENTIALITY
 
2.1. Weights, dimensions, capacities, prices, performances and other data in catalogues, brochures, newletters, advertisements, illustrations and price lists are approximate. Such information shall not be binding unless expressly provided for in the Contract. Any photographs in the Seller's quotation and/or order confirmation are not Contractual and are for illustrative purposes only.
All drawings, technical documents, manuals and brochures supplied to the Buyer shall remain the exclusive property of the Seller.
2.3. The Buyer shall not use such drawings or technical documents for any purpose other than the performance of the Contract without the Seller's written consent and shall not copy, reproduce, transmit or disclose them to any third party without the Seller's written consent.
2.4. The foregoing shall also apply to any additional drawings submitted before or after acceptance of the Machinery, Goods or Services.

Article 3) PRICES AND CONDITIONS OF PAYMENT
 
3.1. (Prices) - The prices of the Goods are always ex works, excluding packaging, delivery charges and customs duties, which will be invoiced separately on request. The Seller shall, at its own discretion and taking into account internal conditions of productivity and organisation of work, apply variations to the prices of the machines on the basis of the evolution of the main cost items, as they result from official surveys, such as raw materials, etc. The Seller shall not be obliged to apply variations to the prices of the machines on the basis of official surveys. In quotations, the supplier of certain raw materials or parts may indicate to the Seller the conditions under which the proposed terms are to be considered valid, and thereby condition the validity of the business proposal to the Buyer. (For example, certain raw materials are sensitive to market trends which may fluctuate significantly even within a few days). All prices are exclusive of all local and foreign taxes and duties (e.g. import duties and licences). 

3.2 (Terms of Payment)
The prices of the Goods and all other sums due to the Seller on any account whatsoever shall be deemed to be net at the Seller's domicile. The Buyer shall make payments exactly on the agreed due dates. Non-compliance with the terms of payment shall release the Seller from any obligation to deliver, even in respect of Goods other than those to which such non-compliance relates, and shall entitle the Seller to collect in advance the entire amount due, unless the Seller prefers to dissolve the Contract, retaining by way of penalty and without prejudice to any greater damage, the sums paid by the Buyer up to that time.

3.3 (Payments in the event of non-performance by the Seller)
The Buyer shall not be entitled to claim any breach of Contract by the Seller if it is not in good standing: any breach of Contract by the Seller shall not entitle the Buyer to suspend or delay payments, expressly excluding the application of article 1460 of the Italian Civil Code. The Buyer may, however, invoke the Seller's breach of Contract if he has previously deposited with a primary bank, for the entire duration of the dispute, an amount at least equal to the sum of the price instalments already due and the default interest on the same, calculated at the rate provided for in art. 3.4 and on the condition that the same bank has also irrevocably undertaken towards the Seller to pay directly to the Seller the sums deposited with it, insofar as they are declared due to the Seller by an enforceable judicial or arbitral decision. In the event of non-compliance with the obligations provided for in this article, the Buyer shall pay the Seller a penalty which, without prejudice to any greater damage, is hereby agreed to be an additional sum equal to the interest provided for in art. 3.4 of these general conditions, applied to all sums still due to the Seller for the entire duration of the dispute.  

3.4 (Late payment)
Any delay in payment with respect to the agreed dates shall give rise, automatically and without any request being necessary, to the payment of interest at the rate applicable in the EURO zone, increased by 7%, in addition to the exclusion of the guarantee provided for in Art. 7, until the overdue payments are regularised.
 
3.5. (Import and other permits)
The Buyer guarantees that the Goods may be freely imported into the country in which they are to be used and formally undertakes to pay for them in full, even if import restrictions or prohibitions have been imposed in this respect in the country of destination.
 
Article 4) OWNERSHIP 

4.1 (Transfer of Ownership)
The Goods become the property of the Buyer on delivery. 

4.2 (Retention of title)
In the event of deferred payment, the Goods delivered shall remain the property of the Seller until the price has been paid in full. The Buyer undertakes to do all that is necessary to make the retention of title effective in favour of the Seller in the widest possible form; the Buyer also undertakes to cooperate with the Seller in the measures necessary to protect the Seller's right of ownership. The Seller is authorised to carry out, at the Buyer's expense, any formalities necessary to make the retention of title enforceable against third parties. 

4.3 (Prohibition of disposal)
The Buyer may not resell, assign or pledge the Goods without first paying the full price thereof to the Seller, to whom the Buyer shall be immediately notified by registered letter of any execution proceedings instituted by third parties against the Goods. 

4.4 (Effects of a breach of the obligations under this Article)
In the event of a breach of the Buyer's obligations under this article, the Seller shall be entitled to terminate the Contract with immediate effect, retaining by way of penalty any sums already paid and without prejudice to any other damages. 

Article 5) DELIVERY 

5.1. (Incoterms)
Any reference to commercial terms (Ex Works, FOB, CIF, etc.) in the Contract or in these General Conditions shall be construed as a reference to the INCOTERMS of the International Chamber of Commerce, in the version in force at the time of the conclusion of the Contract, with the additions or exceptions provided for in these General Conditions as well as those which may have been agreed in writing between the parties in the Contract; it being understood that all provisions of the INCOTERMS relating exclusively to international sales, such as, unless the context otherwise requires, those relating to import or export licences or permits, the payment of customs duties or other charges, the observance of other customs practices, etc., are excluded, shall also apply. 

5.2 (Return of Goods)
Unless otherwise agreed, delivery of the Goods is ex works: this also applies if it is agreed that the shipment or part of it is to be handled by the Seller. If the Contract is unclear as to the conditions for the return of the Goods, or if such conditions are omitted, the INCOTERMS closest to the conditions for the return of the Goods shall apply, even if they have been agreed in summary form; in the event of uncertainty between two or more INCOTERMS which are equally compatible with the Contract, the INCOTERMS which involve the least extension of risks and costs for the Seller shall apply, subject to the exceptions which the parties may provide for in writing. 

5.3 (Transfer of risk)
In all cases, the risk shall pass from the Seller to the Buyer at the moment of delivery, which shall be deemed to be ex works. In no event shall the Seller be liable for any loss or damage to the Goods occurring after the transfer of risk. Under no circumstances shall the Buyer be released from his obligation to pay the price if the loss of or damage to the Goods occurs after the passing of risk. 

5.4 (Extension of delivery time)
The delivery period shall be automatically extended by a period equal to the period during which the Buyer is in default in the performance of any of the following obligations: (a) the payment by the Buyer of any part of the price due as an advance payment; (b) the opening by the Buyer of an agreed letter of credit; (c) the failure by the Buyer, or the Seller, to fulfil any of the obligations referred to in (a), (b) or (c) above; (c) if the Buyer or any other person designated by the Buyer is required to give any processing instructions, technical data or other instructions for the preparation of the Goods, the Delivery Period shall be automatically extended by a period equal to the delay in giving such instructions; (d) in the event of any changes to the Goods agreed between the parties after the date of the Contract, the Delivery Period shall be automatically extended by the period reasonably necessary to make such changes.

5.5. (Seller's obligation to deliver the Goods)
Delivery periods shall be deemed to be approximate for the benefit of the Seller, in any event with a tolerance of one week per month of delivery. If agreed in the Contract of sale, and in the event of a delay in delivery due to the fault of the Seller, the Buyer, after proving that it has suffered damage as a result thereof, may only claim, by way of compensation and in settlement of any other rights or claims, compensation amounting to a maximum of 0.5% of the value of that part of the delivery which is in arrears, for each week of delay, starting from the twentieth day after the agreed delivery date, but this penalty may not exceed 5% of the said value. If a delay in delivery of the Goods does not preclude or prevent the normal use of the Goods, such delay shall not be deemed to be a delay in delivery as a whole. The Seller may deliver all or part of the Goods in advance; in the event of early delivery, the Seller reserves the right, until the date scheduled for delivery, to deliver any missing parts, to deliver new Goods to replace non-conforming Goods already delivered, and to remedy any lack of conformity of the Goods. In any event, the Seller shall not be held liable for any damage resulting from early delivery. 

5.6. (Buyer's obligation to accept the Goods)
The Buyer shall always be obliged to take delivery of the Goods, even in the case of partial deliveries and even if the Goods are delivered before or after the agreed delivery date, provided that the period for cancellation of the agreement referred to in Art. 5.5 has not expired and the Buyer has complied with the procedures provided for therein. If the Buyer has not promptly taken delivery of the Goods for reasons not attributable to the Seller, the Buyer shall bear all costs arising therefrom and any amount due to the Seller for any reason whatsoever shall become immediately due and payable. The Seller may also: (a) store the Goods at the Buyer's risk, peril and expense; or (b) ship the Goods to the Buyer's premises in the Buyer's name, on the Buyer's behalf and at the Buyer's expense. The Buyer shall also pay to the Seller, without prejudice to any other remedy, a penalty of 0.5% of the value of the Goods for each week of delay from the date agreed for delivery. The Buyer shall, at its own expense, prepare the installation site in accordance with its dimensional, functional and environmental characteristics and the installation and electrical requirements of the Machinery and/or Goods and any other instructions or requirements provided by the Seller. 

5.7 (Force Majeure)
The delivery period shall be extended by a period equal to the duration of the hindrance in the event of causes beyond the control of the Seller and the Buyer, such as strikes of any kind, fires, floods, inundations, lack of motive power, lack or shortage of raw materials, breakdowns and accidents in the Seller's production plants, delays in the granting of permits by the authorities, pandemics, epidemics and other hindrances beyond the control of the parties which temporarily make delivery impossible or excessively onerous. Upon becoming aware of the hindrance, the Seller shall notify the Buyer within a reasonable time of the existence of the hindrance and, unless the nature of the hindrance already implies otherwise, of its probable effect on the obligation to deliver. The Seller shall also notify the Buyer when the impediment ceases to exist. Under no circumstances shall either the Buyer or the Seller be entitled to claim compensation or damages of any kind as a result of the occurrence of the circumstances referred to in this Clause 5.7.
 
Article 6) TESTING 

6.1. (Object and modalities of acceptance tests at the Seller's premises)
Any tests carried out at the Seller's premises shall relate to verifying the conformity of the Plant and the Goods and Services in accordance with art. 7 of these General Conditions and shall be carried out in accordance with the modalities that may be established by the parties; failing this, the tests shall be carried out in accordance with the modalities usually adopted by the Seller. Acceptance shall take place at the Seller's premises, unless the Seller prefers to designate another place. The Buyer shall be given sufficient notice of the date of acceptance to enable the Buyer's personnel to be present. The Buyer may attend the Acceptance Test at his own expense. The Acceptance Test shall be deemed to have been successful: a) if the Buyer attends the Acceptance Test, unless the Acceptance Test Report makes specific written reference to any lack of conformity of the machine during or immediately after the completion of the Acceptance Test, or b) if the Buyer declares that he does not wish to attend the Acceptance Test or does not attend the Acceptance Test if any lack of conformity of the machine is not apparent from the Acceptance Test Report prepared by the Seller. If the acceptance test fails, the Seller shall remedy the lack of conformity resulting from the test report. If the modifications made to bring the machine into conformity are substantial, the acceptance test may be repeated, with the Seller's agreement, and shall be conducted in the same manner and with the same consequences as the first test. The delivery period shall be extended by a period equal to that required to carry out the modifications or, in the case of a second acceptance, by a period equal to that between the first and the second acceptance. The purpose of the second test, if any, shall be solely to verify the specific non-conformity of the machine as indicated in the report of the first test; the Buyer shall in no case be entitled to dispute the existence of defects going beyond the scope of the test just mentioned. Any tests or inspections carried out after the second test shall be subject to the same rules as above, but with the narrower object resulting from the report of the previous test.

6.2 (Commissioning at Buyer's)
If expressly agreed in writing between the parties, commissioning of the Goods shall take place at the Buyer's premises. Commissioning at the Buyer's includes: a) checking that any non-conformities in the Goods have been rectified, as stated in the report of the last inspection at the Seller's; b) checking that the assembly or installation has been carried out in accordance with the Contract, if this has been done by the Seller. The commissioning of the Goods shall be deemed to have been carried out successfully if, during or immediately after the commissioning, no specific complaint is made in writing in the commissioning report of any defects in the conformity of the machine or in the performance of the assembly or installation; in any case, the Buyer shall not have the right to dispute the existence of defects other than those subject to the verifications referred to in letters a) and b) above. If the assembly or installation of the Machinery is not to be carried out by the Seller, the Buyer shall complete it before the date scheduled for commissioning. The Buyer shall give the Seller sufficient notice of the commissioning date to enable the Seller's personnel to be present. Unless otherwise agreed by the parties, the Buyer shall arrange for commissioning to take place not later than 20 days after the date of arrival of the Machinery at the place of destination, failing which commissioning shall be deemed to have taken place on that date. If assembly or installation of the Supply is to be carried out by the Seller, commissioning of the Supply shall take place upon completion of such assembly or installation. If the Buyer does not permit commissioning of the Supply or if commissioning does not take place within 20 days of completion of the erection or installation (whether because of the Buyer's delay in arranging for commissioning in good time or because the Seller considers that the necessary connections and other arrangements for commissioning have not been made or for any other reason not attributable to the Seller's gross negligence) the commissioning tests shall be deemed to have been successful. In any event the Buyer shall in good time prepare all that is necessary or useful for the proper performance of the commissioning on the agreed date. In any event, all expenses necessary to carry out the commissioning at the Buyer's premises shall be at the Buyer's expense, with the exception of those necessary for the participation of the Seller's technicians in the same.

6.3 (Effects of acceptance tests and commissioning)
The Buyer shall forfeit all rights, warranties, remedies and exemptions in respect of defects of conformity and defects of the machine which could have been discovered in due diligence during the acceptance tests or commissioning of the machine, unless the defects of conformity of the machine or the defects have been expressly objected to in writing in the acceptance test report or commissioning report during or immediately after the acceptance test or commissioning and in any case within 8 (eight) days after delivery of the Goods.
Article 7) WARRANTY
7.1 (Conformity of Machinery and Goods)
Subject to the provisions of this Article, the Seller undertakes to deliver the Machinery and Goods in accordance with the Agreement and free from defects which render them unfit for the use for which Goods of the same kind are normally used. 

7.2 (Limitation of warranty)
The Seller shall not be liable for defects in the conformity of the Supply or for defects arising, even indirectly, from drawings, designs, information, software, documentation, specifications, instructions, materials, semi-finished products, components, other tangible Goods and anything else supplied, specified or requested by the Buyer or by third parties acting in any capacity on the Buyer's behalf; The Seller shall also not be liable for defects of conformity and defects in materials, software, semi-finished products, components and other products, whether or not included in the Supply, supplied, specified or requested by the Buyer or by third parties acting in any capacity on behalf of the Buyer. Furthermore, the Seller shall not be liable for defects of conformity of the Goods or for defects due to normal wear and tear of those parts which, by their nature, are subject to rapid and continuous wear and tear. For accessories and, in general, for products not manufactured by the Seller, the guarantee is that of the Seller's suppliers. The guarantee also does not cover cosmetic defects that do not affect the proper functioning of the delivery. The Seller shall also not be liable for defects in the conformity of the Goods or for defects caused by failure to comply with the rules set out in the instructions for use and, in any event, by improper use or handling of the Supply. The Seller shall also not be liable for defects of conformity and for defects caused by improper use of the Supply by the Buyer or by the fact that the Buyer has carried out modifications or repairs, including on parts of the software, without the prior written consent of the Seller. In the case of machines delivered in disassembled form which are to be assembled by the Seller, any warranty shall lapse if the assembly at the Buyer's premises is not carried out directly by the Seller or at least under the supervision of his specialised personnel. In no event shall the Seller be liable for non-conformity and defects caused by an event occurring after the transfer of risk to the Buyer. The Seller shall not be liable for the calculation of foundations or for the location of the Goods.

7.3 (Duration of the Guarantee for the Supply)
Unless it is agreed between the parties that commissioning is to take place at the Buyer's premises, this guarantee shall be valid for 12 months from the date of acceptance at the Seller's premises in accordance with the conditions set out in Art. 6, and in any case no later than the date on which the Buyer is notified that the Supply is ready for collection.For parts not manufactured by the Seller, the warranty shall in any case be the same as that given to the Seller by the supplier of the parts. However, if it is agreed between the parties that commissioning is to take place at the Buyer's premises, this guarantee shall have the same duration, but from the date of the approval given at the time of acceptance of the Supply. The warranty for replaced or repaired parts shall expire on the same date as the warranty for the original delivery.

7.4 (Complaints of non-conformity)
Without prejudice to the provisions of art. 6 above, the Buyer must, under penalty of forfeiture, notify the Seller in writing of any defect in conformity or any fault in the machine, specifying its nature, within 8 days of delivery or of the date on which he discovered it or could have discovered it with ordinary care or by simple examination and testing of the machine. In no case can the lack of conformity or the defect be validly notified after the expiry of the guarantee period referred to in art. 7.3. above or otherwise agreed between the parties. The Buyer shall also forfeit the warranty if he does not allow any reasonable inspection requested by the Seller or if, after having requested the return of the defective part at his own expense, he fails to return it within a short time after the request.

7.5. (Repair or replacement)
Following a proper complaint by the Buyer, as referred to in art. 7.4, the Seller shall fulfil its warranty obligation by repairing or replacing the defective or faulty parts. For the purpose of fulfilling the warranty obligation, the Seller may, at its own discretion and in its absolute discretion: a) carry out the repairs and/or replacements or have them carried out by third parties, with travel, board and lodging expenses being borne by the Seller; b) have the repairs and/or replacements carried out directly by the Buyer, providing him with the relevant instructions and, if necessary, delivering the replacement parts free of charge from the Seller's factory.

7.6 (Limitation of the Seller's liability)
Except in the event of fraud or gross negligence on the part of the Seller, any compensation to the Buyer shall in no case exceed the value of the machine in relation to the defective part. The guarantee referred to in this article shall absorb and replace the guarantees or liabilities provided for by law and shall in any case exclude any other liability of the Seller arising from the Goods delivered; in particular, the Buyer shall not be entitled to any other claims for damages, price reduction or termination of the Contract. Once the warranty period has expired, no claims may be made against the Seller.

7.7. (Suspension and/or expiry of the guarantee)
Notwithstanding the provisions of this article, the above guarantee does not cover:
• defects and/or malfunctions caused by improper use or storage, or by normal wear and tear of the Supply;
•  defects and/or malfunctions resulting from improper maintenance of the Supply by the Buyer or from unauthorised modifications to the Supply;
•   defects and/or faults caused by materials supplied by the Buyer and in any case not purchased from the Seller;
•  defects and/or faults resulting from natural disasters, fault or negligence on the part of the Buyer and/or improper, incorrect or unauthorised use of the Supply or use of the Supply in a manner not in accordance with that for which it was designed, made or intended or due to any external cause not caused by the Supply.
• Faults and/or defects resulting from tampering, even partial, or improper use of the software contained in the Asset.

In any case, the guarantee is irrevocably suspended and may be cancelled if:
•  there are outstanding payments by the Buyer to the Seller;
•  the Supply is used in a manner not in accordance with the Seller's instructions and manuals;
•  the Supply is used as part of another machine not manufactured by the Seller;
•  the environmental, electrical or other conditions at the site are not those specified in the Contract;
•  non-original tools or spare parts have been used;
•  the installation has not been carried out in accordance with the Seller's instructions.

7.8. (Right of recourse)
It is agreed that if, after the intervention carried out under the guarantee, any liability is established, even in the form of slight negligence on the part of the Buyer or a third party external to the Seller, in causing the defect and/or the defect covered by the guarantee, the intervention will be charged in full, with the consequent obligation on the part of the Buyer to pay in full.

Article 8) PERFORMANCE OF NON-GUARANTEED PERSONNEL
8.1. (Work to be carried out)
If the parties have agreed to send personnel, the Seller's personnel may only be used for the work specified in the Contract.

8.2 (Buyer's obligations)
The Buyer undertakes to facilitate in every way the work of the Seller's personnel and to ensure that such work can begin immediately upon arrival at the site and continue without interruption until completion. In particular, but not exclusively, the Buyer undertakes: - to complete all necessary work, of whatever nature, prior to the start of the work by the Seller's personnel; - to provide the necessary connections (electricity, energy, water, etc.); - to provide lockable rooms for the storage of the tools and clothing of the Seller's personnel in the immediate vicinity of the work site; - to prepare the parts to be assembled on site, ensuring full protection; - to provide all the necessary auxiliary personnel; - to ensure the safety of the Seller's personnel at all times.

8.3. (Other obligations of the Buyer) The Buyer also undertakes to - provide the Buyer's personnel with lunch on the same conditions or at the same cost as its own personnel and, if there is no in-house or contracted canteen, to indicate an alternative with convenient access; - provide the Seller's personnel with board and lodging in the vicinity of their place of work and, if there is no such possibility, to provide adequate means of transport.

8.4. (Expenses)
The Buyer shall bear all costs necessary to fulfil its obligations under clauses 8.2, 8.3 and 8.4, as well as - the cost of the daily journey from the place of accommodation to the place of work. If the time taken for such journeys (both ways) exceeds 15 minutes, the excess time shall be calculated in accordance with the provisions on travelling time;

8.5. (Fees)
The amount of the remuneration (with an indication of the different amounts according to the ordinary or extraordinary nature of the service) and the conditions for reimbursement of travel/board and lodging expenses, possible travel, etc. shall be determined by the parties (see Appendix 1). The remuneration shall be specified by the Seller in his specific offer.

8.6 (Time sheets)
The Buyer shall sign the time sheets signed by the Seller's personnel to record the hours worked by such personnel. In the absence of the Buyer's signature, the time sheet signed by the Seller's personnel shall be authentic between the parties.

Article 9) SPARE PARTS
9.1. If expressly agreed in the Contract, the Seller shall Supply to the Buyer, against payment, such spare parts as the Buyer may reasonably require for the use of the machine for the period agreed between the parties and provided that such spare parts are readily available to the Seller. Spare parts shall be supplied at the Seller's list price in force at the time of the Buyer's order.

Article 10) FINAL RULES 
10.1. (Termination of the Contract) In view of the nature of the Contract and the specific characteristics of the machines and equipment sold, which are customised according to the characteristics required by the Buyer, a penalty of 40% of the price agreed in the sales Contract is agreed in favour of the Seller, to be applied as partial compensation for the damage suffered in the event of unilateral termination of the Contract by the Buyer. Any delay in the payment of this penalty will give rise to interest on arrears in accordance with the provisions of clause 3.4, the Seller also reserving the right to claim any further damages it may suffer as a result of such termination and/or delay. The Seller also reserves the right to terminate this agreement at any time upon the occurrence of any of the following: a) in the event of non-payment or delayed payment of the purchase price for more than 30 days; b) in the event of improper preparation of the premises and failure to settle within 30 days; c) in the event of tampering with the premises, c) in the event of tampering with the machines and Goods sold, d) in the event of unauthorised assignment of the Contract, e) in the event of bankruptcy or other insolvency proceedings of the Buyer, f) in the event of a significant change in the economic conditions and solvency of the Buyer, g) in the event of significant changes in the corporate structure of the Buyer (e.g. transfer of g. (e.g. transfer of the company or one of its branches, demerger, spin-off from the reference group, change of shareholders, etc.).  In such cases, termination shall be effected by written notice sent by registered letter with acknowledgement of receipt or by PEC (certified electronic mail), and the Seller may, in addition to returning the delivered machine and without prejudice to the right to claim further damages, retain the sums received by way of deposit.

10.2 (Invalid clauses)
Partial invalidity of a clause does not invalidate the whole clause, and invalidity of individual clauses does not invalidate the whole Contract. 

10.3 (Title)
The headings of these General Terms and Conditions, as well as the headings of the articles of these General Terms and Conditions, are for convenience only and do not imply any limitation of what is stipulated therein. 

10.4 (Assignment of the Agreement) The Contract may not be assigned by either party without the written consent of the other party.

Article 11) DISPUTES 
11.1 (Jurisdiction and applicable law) The place of jurisdiction for any dispute shall be that chosen by the Seller at the signing of this Contract, that is, unless otherwise agreed in writing, the Court of Turin. Anything not specified in these general conditions of sale shall be governed by Italian law, which shall be the only applicable law.

Article 12) INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA.
(GDPR 679/2016 and subsequent amendments).

12.1 The Seller shall process the personal data provided by the Buyer or otherwise obtained, including from third parties, by computer and/or manually. The Seller's employees and the person in charge, if appointed, have access to the data.

12.2 The data will be processed for purposes related to obligations provided for by law, regulations and legislation in force, for the execution/performance of the Contract, for customer/supplier registration and for the management of litigation.

12.3 The Buyer may request an updated list of the data processors and of the subjects to whom the data may be communicated, namely: public authorities, public bodies, credit institutions, collaborators and third parties having relations with the Company, freelance professionals and persons in charge of the maintenance of the Company's hardware and software tools, other Group companies.

12.4 The Buyer may at any time exercise the rights set out in articles 15 and following of the GDPR 679/2016, for example, to obtain confirmation of the existence or non-existence of the data, to verify its content, origin and accuracy, to request its integration, updating, rectification, cancellation, transformation into an anonymous form, blocking as a result of a violation of the law, and to object to its processing for legitimate reasons.

12.5 The data controller is INDUSTRIAL MANUFACTURING MACHINES S.R.L., in the person of its pro-tempore legal representative.